Art. 8.
(Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica).

      1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 1 secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, presso il Ministero è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica, di seguito denominata: «Conferenza permanente».
      2. Alla Conferenza permanente è attribuita competenza sulle tematiche concernenti l'agricoltura biologica d'interesse dell'Unione europea nonché sulle tematiche e le questioni che la legge demanda alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulle tematiche e sulle questioni che la legge demanda alla competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui queste tematiche formino oggetto di atti normativi e amministrativi che potrebbero avere effetto sulla uniforme applicazione a livello nazionale dei temi d'interesse dell'Unione europea, in particolare per ciò che riguarda l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.
      3. Nella ricorrenza dei casi di cui al comma 2 il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono acquisire il parere della Conferenza

 

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permanente prima della adozione dei relativi atti normativi e amministrativi.
      4. Con decreto del Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente, in modo tale da assicurare la rappresentanza paritetica fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.